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Sessione WS4 del 15 Settembre, ore 11.30-13.30
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ARGOMENTO: Sessione WS4 del 15 Settembre, ore 11.30-13.30

Re: Sessione WS4 del 15 Settembre, ore 11.30-13.30 13 Anni fa #113

Giuliana franceschinis, Roberto Pinna, Simonetta Todi
Università del Piemonte Orientale

Il servizio DIR - Didattica in Rete all'Università del Piemonte Orientale: riflessioni e possibili sviluppi

Re: Sessione WS4 del 15 Settembre, ore 11.30-13.30 13 Anni fa #115

Si tratta di un argomento che, nella sua reale interpretazione, porta ad una attenta riflessione. Attualmente l’Ordinamento Penitenziario italiano, così come anche le numerose normative emanate nei paesi europei nel rispetto della sicurezza sociale, non autorizzano nel sistema carcerario nessun tipo di comunicazione informale, se non preventivamente autorizzata dagli organi competenti. Non è esclusa da tali provvedimenti normativi né la “custodia attenuata”, che rappresenta l’aspetto detentivo più vantaggioso per il programma rieducativo-trattamentale, nè la disciplina rigidissima della “massima sicurezza”. In ogni caso, in tutti i sistemi detentivi europei è vietato l’utilizzo del sistema Web 2.0, o altre forme di sistemi comunicativi innovativi informali che non siano autorizzati dalla normativa penitenziaria vigente. Hai ragione nel dire che l’unica formula possibile di divulgazione di materiale didattico in carcere, utile per il programma di scolarizzazione, è quella dell’utilizzo delle copie cartacee da distribuire ai studenti detenuti; questa restrizione è dettata dall’art. 18 legge 354/1975 dell’Ordinamento Penitenziario che stabilisce come il cartaceo è alla base dell’attività che può essere svolta in ambito dei “Colloqui, corrispondenza e informazione “ e nello specifico: i detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé solo i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. È altrettanto vero che i docenti hanno un permesso per andare periodicamente a svolgere attività di tutorato e far sostenere gli esami ai detenuti. In questo caso viene in aiuto a chiarire il tutto l’art. 17 dell’O.P. Legge 354/1975, il quale stabilisce le regole sulla “Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa”; per essere precisi, tale normativa detta la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati , che deve essere perseguita anche sollecitando e organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa. Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che, avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. Tutte le persone indicate operano sotto il controllo del direttore.
Per meglio intendere il programma dell’istruzione in carcere è importante fare riferimento all’art. 19 dell’O.P. Legge 354/1975 , il quale stabilisce che negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione di corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni. Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari. È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione. È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture. In sintesi, ho indicato solo alcuni punti della normativa in materia penitenziaria italiana, che può essere modificata solo ed esclusivamente dal legislatore. In ogni caso e, se può destare interesse, una previsione di apertura ad un programma innovativo in ambito rieducativo-trattamentale arriva dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Campania, che ha proposto al Ministero della Giustizia il progetto nazionale “E-le@rning in carcere”, da sperimentare in modalità protetta. A tal proposito ho presentato un full paper, pubblicato sul libro degli Atti Siel 2011, “E-learning in carcere: leva per il programma rieducativo trattamentale e per l’inserimento sociale dei detenuti ed ex detenuti”, spero che la pubblicazione possa servire a chiarire alcuni punti critici dell’e-learning in carcere.

Saluti
Giovanni Suriano
Ultima modifica: 13 Anni fa Da Giovanni SURIANO.
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